Art. 3.
(Modalità di attuazione).

      1. Il piano d'azione di cui all'articolo 1 è attuato, nell'ambito delle reciproche competenze, da:

          a) le regioni, che svolgono un ruolo di programmazione e di coordinamento di iniziative formative e informative nonché di incentivazione e raccordo tra i soggetti interessati alla promozione di una cultura della pace;

          b) il Ministero della pubblica istruzione, tramite le competenti strutture periferiche;

          c) il Ministero dell'università e della ricerca;

          d) le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e le altre istituzioni educative operanti sul territorio;

          e) le università e gli istituti di ricerca;

          f) le strutture degli enti territoriali operanti nell'ambito delle politiche a favore dei giovani;

          g) le associazioni e le organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;

          h) le agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza.

 

Pag. 6